Cosa Facciamo

LA PROCURA - RUOLO E FUNZIONI

I compiti fondamentali della Procura per i minorenni si svolgono in due ambiti:

  • penale, dove l'attività della Procura è sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altra Procura, ossia svolgere le indagini preliminari in ordine a tutti i reati commessi da soggetti minorenni, ed eventualmente esercitare l’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio);
  • civile, nel cui contesto la Procura per i minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i minorenni, cioè chiedere provvedimenti a loro tutela (si rimanda alla pagina “Le segnalazioni a tutela dei minori” per le modalità concrete con cui effettuare le segnalazioni).
    Appare opportuno premettere che al Pubblico Ministero è riconosciuta dall’ordinamento una legittimazione straordinaria all’esercizio delle azioni civili.

La legge, infatti, stabilisce (articolo 81del codice di procedura civile) che nessuno può far valere in un processo in nome proprio un diritto altrui, all’infuori dei casi stabiliti dalla legge.

Tra questi casi, rientrano le azioni relative alla famiglia nonché quelle in materia di stato e capacità delle persone. L’attribuzione del potere straordinario del pubblico ministero deriva dalla sua posizione particolare, finalizzata a curare l’osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia nonché a “vegliare” alla tutela dei diritti degli incapaci (articolo 70 R.D. 12/41).

Il pubblico ministero, dunque, ove ne ravvisi la necessità, può attivare un procedimento civile a tutela di un diritto altrui (più specificamente persone incapaci o minori di età).

Ha altresì l’obbligo di intervenire in tutte le cause che avrebbe potuto promuovere, tra cui, principalmente, quelle riguardanti stato e capacità delle persone, ovvero quelle in cui siano coinvolti soggetti minorenni.

Ha infine la facoltà di intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse da tutelare.

Nella materia specificamente minorile, sono sostanzialmente due i principali poteri di impulso processuale del pubblico ministero:

  • l'iniziativa relativa ai procedimenti di controllo della potestà genitoriale di cui all’articolo 336 del codice civile, a tutela dei minori che vivono situazioni di rischio o di pregiudizio;
  • quella relativa alla all’attivazione dei procedimenti di adattabilità previsti dalla legge 184/83 (c.d. legge adozioni), a tutela dei minori in stato di abbandono.
    Vi sono poi altre competenze specificamente previste dalla legge, quali il ricorso previsto dagli articoli 25 e 25bis del R.D.L. 1404/34 (richiesta di apertura di procedimento amministrativo o rieducativi, a favore dei minori che presentano “irregolarità della condotta o del carattere” ovvero che siano vittime della prostituzione o di reati sessuali), o ancora il ricorso per la pronuncia di interdizione durante l’ultimo anno della minore età.

Per “minore straniero non accompagnato” s’intende il cittadino di un paese straniero, terzo rispetto all’Unione Europea o apolide, di età inferiore agli anni 18 che entri nel territorio di uno degli Stati Membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o che versi in stato di abbandono successivamente alla sua entrata nel territorio dello Stato. L’Unione Europea ha – agli artt. 23 e segg. della Direttiva 2013/33/UE – raccomandato agli Stati membri l’adozione di specifiche misure atte a garantire l’attuazione dell’interesse superiore di tali soggetti tenendo nel debito conto i seguenti fattori: a) la possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi; c) le considerazioni in ordine alla sua incolumità e alla sicurezza; d) la sua opinione secondo la sua età e maturità. Tali obiettivi devono essere garantiti attraverso l’immediata nomina al minore non accompagnato di un rappresentante (nel nostro Paese il tutore) che ne curi il benessere e ne garantisca, fin da subito, un livello di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, previo collocamento in una struttura di accoglienza adeguata alle sue esigenze.

L’Italia ha completato il recepimento delle norme europee in tema di minori non accompagnati con il Decreto Legislativo n. 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015, sei mesi dopo l’istituzione, nel gennaio 2015, del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati gestito dal Ministero dell’Interno, volto a coprire i costi sostenuti dagli Enti locali sia per la prima che per la seconda accoglienza, in un quadro di tutela e di controllo nell’ambito del quale il Sistema integrato di protezione internazionale si estende anche a quei minori che non abbiano chiesto (o ottenuto) la protezione internazionale.

Gli interventi di accoglienza e sostegno dei minori devono avvenire sotto la supervisione degli organi di tutela giurisdizionale, e segnatamente del Giudice Tutelare, della Procura per i Minorenni e, infine, del Tribunale per i Minorenni, cui l’Autorità di pubblica sicurezza da immediata comunicazione ai fini dell’attivazione della procedura ex art. 343 c.c. e della ratifica dei piani di intervento previsti dalla legge e predisposti dalle autorità.

Particolare attenzione deve essere posta all’ascolto del minore non accompagnato, che deve precedere la fase del collocamento nella struttura e che deve svolgersi in un ambiente protetto a mezzo di operatori qualificati dotati di una specifica formazione.

 

Il PMM si occupa anche della procedure regolate dall’art. 19/bis D. Lgv. citato

Art. 19-bis

  1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorita' giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio e' garantita la presenza di un mediatore culturale.
  2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore e' garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
  3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volonta' di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorita' diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

    3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso per esse previste.  (2)

  4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta' dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni puo' disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
  5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformita' al suo grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresi' alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
  6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalita' meno invasive possibili e rispettose dell'eta' presunta, del sesso e dell'integrita' fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
  7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e' comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua eta', con la sua maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilita' genitoriale e all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
  8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge.
  9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' emesso dal tribunale per i minorenni ed e' notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione.

Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

La Procura della Repubblica per i minorenni è, dunque, insieme al Tribunale per i Minorenni ed al Giudice tutelare, che opera presso il Tribunale Ordinario, uno dei soggetti istituzionali fondamentali preposti alla cura degli interessi dei soggetti minori.